di Benedetto Marinangeli
Maxi multa di 20.000 euro e inibizione di 30 giorni per il presidente Franco Fedeli. Questa la sanzione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare. Il motivo? La mancata partecipazione del vice delegato alla sicurezza della Samb agli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Figc il 14 e 15 novembre 2016 e il 29 maggio 2017. Attività per cui la dirigenza rossoblù ha preposto la società Siglob. Il deferimento della Procura federale risale al 10 novembre 2017 con il club che ha risposto titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del codice di giustizia sportiva per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.
Nella memoria difensiva si legge che la società rossoblù “aveva provveduto ad invitare i signori Simone Vannini, n.q. di delegato alla sicurezza, e il signor Emilio Manfroni (entrambi facenti parte della Siglob) a partecipare ai corsi formativi di aggiornamento organizzati dalla Figc. Questi ultimi, peraltro, avevano correttamente ritirato le comunicazioni loro indirizzate e, pertanto, il deferito si era fidato della correttezza del loro operato. Solo con la notifica del deferimento, la società Sambenedettese ed il suo amministratore unico, avevano appreso della mancata partecipazione da parte dei soggetti sopra citati, agli incontri formativi di aggiornamento. Adducendo, pertanto, l’assoluta buona fede della sua condotta, il deferito signor Franco Fedeli chiede di essere prosciolto dall’illecito ad egli ascritto o, in alternativa, di vedersi erogare il minimo edittale della sanzione prevista”.
Il Tribunale Federale ha, però, totalmente accolto la tesi dell’accusa. “Le eccezioni sollevate dal difensore dei deferiti nella propria memoria difensiva e nel corso del dibattimento – si legge nella motivazione della sentenza – non possono ritenersi meritevoli di accoglimento. La società deferita risponde sempre e comunque del comportamento posto in essere dai propri delegati, nel caso di specie la società Siglob, e le giustificazioni addotte in epoca successiva al deferimento non sono di per se un giustificato e idoneo motivo atti ad escludere il comportamento antiregolamentare contestato ai deferiti dalla Procura federale. Quanto alla società Sambenedettese srl risulta acclarata la responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante”.
GIUDICE – Inoltre il giudice sportivo Pasquale Marino ha inflitto alla Samb un’ammenda di mille euro, “perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, due petardi senza conseguenze”. Diego Conson è entrato in diffida.
MERCATO – Per quanto riguarda il mercato, invece, fonti toscane danno il raggiungimento di un accordo tra Samb e Livorno per l’approdo in rossoblù del centrocampista classe ’89 Alessandro Marchi. Solo due presenze nel corso di questa stagione ma ben 32 con due reti lo scorso anno. Vanta esperienze sempre in serie C con le maglie di Pavia, Cremonese, Catanzaro, Frosinone, Piacenza (anche in B) e Rimini. Gli esperti di mercato, poi, accostano il nome del club rossoblù al fantasista Nicola Bellomo dell’ Alessandria. Dovrebbe essere acquistato dalla Salernitana per poi essere girato alla Samb. Per l’attacco Marco Ferrari della Pistoiese è sempre in pole position.
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