Resta invariato il numero dei parlamentari da eleggere nelle Marche, dopo l’approvazione della nuova legge elettorale. Il prossimo 4 marzo gli elettori della nostra regione saranno chiamati a eleggere 16 deputati e 8 senatori. Il nuovo dispositivo prevede la combinazione di due distinti sistemi di elezione: una quota di parlamentari, pari al 32% verrà eletta attraverso 232 collegi alla Camera e 116 collegi al Senato, con il sistema uninominale maggioritario. Con questo sistema vince e sarà direttamente eletto il candidato della coalizione che raccoglierà, tra tutti i concorrenti, il maggior numero di voti. Il restante 68% (comprensivo dei dodici alla Camera e 6 al Senato, pari al 2% della circoscrizione estera) verrà invece eletto con il sistema plurinominale proporzionale nei 63 collegi della Camera e 34 del Senato. In questo caso il riparto dei seggi avverrà con il criterio proporzionale tra liste concorrenti.
CAMERA. Nelle Marche i collegi uninominali maggioritari della Camera sono sei: Ascoli, Civitanova-Fermo, Macerata-Osimo, Ancona, Fano e Pesaro. Dai risultati di questi scontri diretti si saprà immediatamente quali saranno i primi sei parlamentari sicuramente eletti. I collegi plurinominali, con elezione su base proporzionale, sempre per la Camera, sono due: Marche nord (Ancona-Pesaro) e Marche Sud (Macerata- Fermo- Ascoli). In ciascuno di questi collegi saranno eletti cinque parlamentari con il criterio proporzionale, tra le liste di partito concorrenti, per un totale di dieci deputati. Per quanto riguarda l’ufficialità degli eletti in questi collegi, bisognerà attendere il conteggio definitivo del Viminale, poiché il riparto dei seggi – resti compresi – è attribuito su base nazionale e con metodo proporzionale tra le coalizioni di liste e liste che abbiano, eventualmente, superato le soglie di sbarramento. Possono votare per la Camera dei Deputati i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18esimo anno di età.
SENATO. I collegi uninominali maggioritari del Senato sono tre: Ancona-Macerata, Ascoli-Fermo e Pesaro. Anche qui vince chi prende più voti degli avversari. Per il plurinominale proporzionale del Senato, le Marche fanno collegio unico. Verranno attributi immediatamente – perché il sistema di elezione è su base regionale – i restanti cinque senatori eletti con il sistema proporzionale, tra liste concorrenti. Possono votare per il Senato della Repubblica i cittadini italiani che abbiano compiuti almeno venticinque anni.
COALIZIONI, SOGLIE DI SBARRAMENTO E VOTO. I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali. Lo sbarramento è al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni. Per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell’1%. Se una lista non raggiunge il 3% ed è parte di una coalizione i voti vengono, a quel punto, assorbiti al partito prevalente all’interno dell’alleanza. Il candidato eletto in un collegio maggioritario (vince chi ha un voto in più!) conquista comunque il seggio anche se il partito a cui appartiene viene escluso dalla ripartizione proporzionale.
Sull‘unica scheda saranno riportati i nomi dei candidati per i collegi uninominali e plurinominali. Sotto al loro nome ci saranno i simboli della lista o delle liste collegate, corredate anche dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Due le modalità a disposizione: mettendo un segno sulla lista il voto andrà alla lista stessa e al candidato sostenuto all’uninominale; mettendo un segno sul candidato all’uninominale il voto viene esteso automaticamente alla lista e, nel caso di coalizione, sarà distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati delle liste stesse in quella circoscrizione elettorale. Il voto è unico e non è prevista la possibilità del voto disgiunto. Inoltre, nei collegi – sia uninominali che proporzionali – nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%.
PLURICANDIDATURE. Sono ammesse le pluricandidature: ciascuna lista può presentare il suo candidato in un collegio uninominale e in massimo 5 plurinominali. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.
CURIOSITA’. La presentazione delle liste deve avvenire nell’ufficio centrale circoscrizionale per la Camera dei Deputati e nell’ufficio elettorale regionale per il Senato tra il 35esimo e il 34esimo giorno antecedente le elezioni. Mentre la campagna elettorale politica di fatto è già cominciata, va segnalato che lo svolgimento dei comizi elettorali può svolgersi solo dal 30esimo giorno prima del voto fino a 24 ore prima. Questa norma riguarda in particolare gli spazi di affissione e l’autorizzazione all’uso delle piazze e dei luoghi pubblici. Per quanto riguarda i sondaggi, infine, è vietata la loro diffusione nei 15 giorni precedenti le elezioni.
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