Da lunedì 30 luglio i lavoratori dipendenti che non possono prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito degli eventi sismici del 2016 e quelli di gennaio 2017, potranno presentare una o più istanze di indennità per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.
«Finalmente possiamo annunciare questa buona notizia. -sottolinea l’assessore al lavoro, alla formazione e all’istruzione Loretta Bravi – Grazie anche alle numerose sollecitazioni effettuate nei confronti del Governo da parte della Regione Marche, in sede della conversione in legge del Decreto sisma, è stata inserita la norma che consente di poter utilizzare le risorse concesse dallo Stato e ancora a disposizione, per la prosecuzione, nell’anno 2018, delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti. Nel 2016 e 2017 sono state circa 1.000 le domande e altrettante ne sono stimate per il 2018. Si tratta di un intervento particolarmente importante perché fornisce il sostegno al reddito per quei lavoratori e le loro famiglie già duramente colpiti dal sisma e non coperti dalle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro».
La domanda dovrà essere inviataesclusivamente in via telematica all’applicativo CoMarche presentando la domanda attraverso l’azienda con delega del lavoratore.
Hanno diritto i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni colpiti dal sisma. Per i lavoratori del settore privato dipendenti da aziende o da soggetto diversi dalle imprese, la cui attività abbia sede nei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata e Fabriano, l’accesso al beneficio di indennità è condizionato alla dichiarazione di inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
L’indennità spetta anche a quei lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico. In questo caso l’indennità spetta al massimo per trenta giornate di retribuzione. Per i lavoratori del settore agricolo l’indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell’attività e può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Al lavoratore non è richiesta una anzianità aziendale minima e non è prevista la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale. L’importo dell’indennità è pari al trattamento massimo di Cig con relativa contribuzione figurativa.
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