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La bagarre di Monte Piselli
Il Tar sospende l’aggiudicazione
della gestione alla “Marco Finori srl”
Gli impianti di sci resteranno chiusi

ASCOLI - Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dalla “Remigio Group” motivando che «l'aggiudicataria non ha allegato il piano economico-finanziario, che era un documento da inserire, a pena di esclusione». Ribatte però l'avvocato Marco Rosati: «Il punto 3 dell’articolo 7 del bando di gara non indica questa cosa»
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La seggiovia di Monte Piselli

Piste di sci del Monte Piselli ancora chiuse. E probabilmente lo resteranno ancora a lungo. Il Tar de L’Aquila, ieri, ha, infatti, emesso l’ordinanza sul ricorso presentato dalla “Remigio Group” (avvocati Francesco Ciabattoni e Andrea Galvani), contro l’aggiudicazione del bando di gara per la gestione degli impianti di risalita alla “Marco Finori srl”, difesa dai legali Marco Rosati e Francesco Masci. E si è espresso a favore della “Remigio”. «Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima – si legge nell’ordinanza – accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’aggiudicazione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 marzo 2020». Dunque, nessuna apertura delle piste di sci. Almeno a breve termine. A meno che il Cotuge non decida di affidare la gestione a qualcuno in via temporanea. Soluzione che appare, però, difficile da percorrere, per la delicata situazione legale. Staremo a vedere.

La partenza della seggiovia

Nell’ordinanza il Tar, presidente Umberto Realfonzo, nell’accoglimento del ricorso della “ Remigio Group” evidenzia come «l’aggiudicataria (la “Marco Finori srl”, ndr) non ha allegato il piano economico finanziario, che era un documento da inserire – si legge nel provvedimento del Tribunale amministrativo -, a pena di esclusione, nella busta C dell’offerta economica, così come previsto dal punto 7.3 del disciplinare di gara e che trattasi di elemento essenziale dell’offerta, necessario per le valutazioni circa la convenienza dell’affare per il concorrente». Replica però l’avvocato Rosati: «L’articolo 7 punto 3 del bando di gara non dice “pena esclusione per la mancata presentazione del piano economico e finanziario”». E su cosa potrà accadere adesso, il legale risponde: «Ora resterà tutto fermo perché il Tar ha solo sospeso l’aggiudicazione del bando non ha annullato il bando. Tra l’altro – aggiunge l’avvocato Rosati – nel ricorso incidentale che abbiamo presentato e che sarà discusso l’11 marzo, oltre a contestare tutti i motivi del ricorso principale presentato da “Remigio Group”, abbiamo anche richiesto l’esclusione della stessa “Remigio Group” dal bando di gara per il principio della rotazione delle ditte alla gestione di un bene pubblico».

ad.ce.


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