Ordinanza sull’emergenza Coronavirus, lo scontro istituzionale tra Regione e Governo si è materializzato sotto forma di un ricorso al Tar delle Marche. L’Avvocatura dello Stato ha depositato ieri l’atto per annullare gli effetti delle disposizioni introdotte dal presidente Luca Ceriscioli in aperto contrasto con la linea dettata dal premier Conte. E molto probabilmente la decisione su un’eventuale sospensiva potrebbe arrivare anche a stretto giro: forse già nelle prossime ore.
Secondo gli esperti infatti, il governo, visto che l’ordinanza regionale scade il 4 marzo, dovrebbe aver optato per la richiesta di un decreto in audita altera parte, cioè un provvedimento di sospensione emesso senza contraddittorio, in questo caso senza la Regione. Una strada che potrebbe portare a un’udienza celebrata in via d’emergenza e quindi ad una decisione sulla sospensiva in tempi rapidissimi. Solo poi si affronterebbe il merito del ricorso. L’altra strada sarebbe quella della classica udienza cautelare, ma avrebbe tempi decisamente più lunghi. Quindi rischierebbe di diventare inutile.
Quanto alla sostanza del ricorso, di cui ancora non si conoscono i termini, va sottolineata però un aspetto. Nel decreto legge del governo del 23 febbraio si dice testualmente che «nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica». E ancora che «l’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». Il punto quindi, al di là delle polemiche politico-istituzionali tra Regione e Governo, quindi dovrebbe essere questo: stando quanto previsto dal decreto legge e vista la mancanza di quei specifici decreti a cui si fa riferimento e vista la certezza di casi anche nelle Marche, Ceriscioli aveva l’autorità per emettere l’ordinanza o no? E l’ordinanza è stata proporzionata o meno? La parola ovviamente passa al Tar.
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