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Riaperture, l’ultimo protocollo
in vista del 18 maggio:
solo somministrazione
per gli stabilimenti balneari

LE LINEE GUIDA emanate dalla Regione Marche per tutte le categorie. Si tratta prevalentemente di indicazioni facoltative rivolte agli operatori, sulla scorta di quelle dell'Inail. Ecco le novità per la spiaggia
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La spiaggia di Grottammare

 

La modifica normativa approvata in giunta riguarda gli stabilimenti balneari, la cui riapertura è prevista per il 29 maggio e le spiagge libere. Mentre a partire dal 18 maggio gli stabilimenti balneari dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande possono avviare la sola attività di somministrazione attenendosi alle disposizioni in vigore per l’attività medesima.

In particolare, per le attività di pulizia, si prevede l’attività di disinfezione e non più di sanificazione dei locali, consentendo quindi che tale compito sia svolto dal personale interno e non esclusivamente da ditte specializzate.

Alla voce “Concessione temporanea di fasce di spiagge libere” viene aggiunta inoltre la possibilità per i Comuni o per le autorità competenti, di assegnare in concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione, per consentire il posizionamento di tavoli all’aperto fino a un massimo di 100 metri quadrati.

Si inserisce inoltre, tra le misure, una parte specifica per i lavoratori, recepita dal documento Inail.

«In considerazione della tipologia di attività è opportuno impartire – si legge nel documento approvato –  oltre a un’informazione di carattere generale sul rischio da Covid, anche una informativa più mirata, su specifiche norme igieniche da rispettare e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione e svestizione.

Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica.

Il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad esempio separatore in plexiglass).

Il personale addetto alle attività di allestimento e rimozione di ombrelloni, sdraio, deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione e svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.

Per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque di primo soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità di attenersi alle raccomandazioni impartite dall’Italian Resuscitation Council (Irc) nonché dall’European Resuscitation Council (Erc) nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare: si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida.

Se disponibile un Dae, occorre utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica».

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