«E’ fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’esigenza di rispettare il termine perentorio del 30 novembre. La mancata presentazione della domanda di riparazione dei danni lievi, anche semplificata, avrebbe infatti conseguenze rilevanti sui proprietari degli immobili».
Il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini ha scritto una lettera indirizzata a tutti i sindaci del cratere e ai presidenti delle associazioni regionali dei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ricordando le principali novità normative e le imminenti scadenze per la presentazione delle richieste di contributo alla ricostruzione.
Per approfondire queste tematiche e quelle legate alle nuove ordinanze varate e in via di adozione, domani sabato 24 ottobre Anci Marche ha organizzato un incontro in videoconferenza tra Legnini e i sindaci del cratere marchigiano, ma nel frattempo il commissario diffonde il testo della lettera inviata ai sindaci, sottolineando alcuni punti chiave.
Su tutti quello del rispettare la scadenza del 30 novembre per la presentazione della domanda di riparazione, termine che se non verrà rispettato comporterà per i proprietari degli immobili la perdita «del contributo per la ricostruzione e se ne godono anche dei requisiti per mantenere il Contributo di autonoma sistemazione o del beneficio dell’alloggio nelle Soluzioni abitative di emergenza – si legge nella lettera-. Resterebbe, inoltre, l’ordinanza sindacale di inagibilità dell’abitazione: per ottenerne la revoca i proprietari sarebbero dunque costretti ad effettuare e certificare i lavori di riparazione a loro spese».
In merito alla scadenza per i danni lievi Legnini precisa: «La legge 120/2020 ha stabilito al 30 novembre il termine, questa volta perentorio, per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi. Il termine vale per gli interventi di immediata esecuzione sulle unità immobiliari con danni lievi che non hanno altri vincoli alla presentazione dei progetti, ad esempio che non siano state autorizzate al miglioramento sismico con il passaggio a una classe di danno superiore, o che non siano parte di aggregati che comprendono unità immobiliari con danni gravi».
«L’articolo 5 dell’Ordinanza 108 prevede una procedura semplificata per presentare le domande entro il prossimo 30 novembre -continua il commissario-. All’istanza, da inoltrare sulla piattaforma informatica Mude, i progettisti potranno limitarsi ad allegare la documentazione per la corretta identificazione del proprietario, dell’edificio, del professionista incaricato, la scheda di valutazione del danno nonché dal progetto architettonico descrittivo dell’intervento di riparazione e ripristino dell’edificio, con obbligo di integrazione della pratica con il progetto ed il resto della documentazione necessaria entro il 31 gennaio 2021. In tal modo i cittadini e i tecnici avrebbero più tempo anche per valutare l’utilizzo del nuovo superbonus edilizio in aggiunta al contributo pubblico, anche allo scopo di evitare accolli di spesa».
Vecchie pratiche, adesione al regime Ordinanza 100 – «Per le richieste di contributo presentate con la vecchia procedura prevista dalle Ordinanze 4, 88, 13 e 19, ed ancora in istruttoria presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione regionali, è possibile il passaggio alla corsia veloce dell’Ordinanza 100 -spiega Legnini-. I professionisti incaricati, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 dell’Ordinanza 107, dovranno integrare le vecchie domande con la certificazione della conformità urbanistica dell’intervento e della congruità del contributo concedibile, utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Commissario».
«Gli Usr invieranno ai professionisti la proposta di adesione alla procedura semplificata dell’Ordinanza 100, con la richiesta di motivare l’eventuale rifiuto e comunicarlo anche ai proprietari committenti -ricorda-. I tecnici avranno due mesi di tempo per esercitare l’opzione dal momento del ricevimento della proposta Usr, ma possono aderire anche di loro iniziativa accedendo alla pratica già depositata sulla piattaforma Mude. L’adesione alla nuova procedura comporta anche l’applicazione delle nuove tariffe professionali sull’equo compenso per i tecnici incaricati dei progetti, introdotte dal decreto legge 104/2020, convertito con legge 126/2020, e disciplinate con l’Ordinanza 108. I maggiori compensi non potranno in nessun caso determinare un aumento dell’eventuale spesa in accollo a carico dei proprietari/committenti, salvo il loro esplicito consenso. Resta sempre possibile per i proprietari committenti e i loro tecnici ritirare le vecchie richieste di contributo e ripresentarle secondo le procedure dell’Ordinanza 100 come nuove pratiche, facendo tuttavia salva la documentazione già acquisita dagli Uffici Speciali».
Superbonus edilizio – Il commissario precisa: «Per evitare accolli di spesa a carico dei cittadini, qualora il contributo per la ricostruzione non copra tutti gli interventi previsti, si ricorda che è possibile utilizzare il superbonus al 110%. L’Ordinanza 108 prevede la possibilità di sommare al contributo per la ricostruzione le detrazioni fiscali per gli interventi di rafforzamento statico previste dal sismabonus al 110%, mentre la legge 126/2020 disciplina la cumulabilità del contributo con le detrazioni ecobonus 110%, relative al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici».
Agevolazioni bollette per gli inagibili – Infine, Legnini ricorda «che la Legge 120/2020 nel prorogare a fine anno le agevolazioni di legge sulle bollette delle utenze domestiche ha stabilito che le stesse agevolazioni “possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato».
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