Bonus Pubblicità 2021, ecco la guida. Novità, modalità, coordinate per accedere a quanto tracciato dalla Legge di Bilancio.
Il credito è destinato a chi effettua investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online tra i seguenti soggetti: imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che abbiano la residenza fiscale in Italia.
Fino al 2019 si prevedeva un’agevolazione del 75% e l’obbligo di incremento di spesa dell’1% da un anno all’altro per recuperare i costi di investimenti delle spese pubblicitarie.
Da quest’anno, e quindi già per gli investimenti effettuati durante tutto il 2020, i requisiti ed i criteri per accedere sono diventati molto più vantaggiosi.
Il Decreto Rilancio ha previsto, in riferimento al 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”.
Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Il beneficio era stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022 e conferma i valori modificati dal Decreto Rilancio, ossia l’agevolazione del 50% sugli investimenti e la scomparsa della necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti.
Inoltre apporta delle modifiche al limite di spesa e ai media disponibili.
Per gli anni 2021 e 2022 è possibile ottenere il 50% di credito d’imposta senza i vincoli di spesa degli anni precedenti ma solo per investimenti su giornali e periodici, anche digitali.
Pertanto, di fatto, vengono escluse per il 2021 ed il 2022 le attività su radio e Tv locali e nazionali.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità da quelle sopra citate.
Come ad esempio, a titolo esemplificativo grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica o pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display o pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online.
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi.
Per l’ammissione, la procedura prevede la presentazione telematica, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si richiede l’agevolazione, di una “comunicazione per l’accesso”.
Si tratta di una specie di “prenotazione” nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
Per il 2020 le norme sopra citate avevano fissato i termini dal 1° al 30 settembre 2020 relativamente alla “comunicazione per l’accesso” presentata telematicamente.
Anche per l’anno 2020 e successivi, la “prenotazione” deve essere confermata con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva”, che scadrà a breve.
La dichiarazione sostituiva, relativa agli investimenti realizzati, si deve trasmettere per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’agevolazione.
Dunque per l’anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2021.
Il riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Ciò comporta che possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, quelli che nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari
ed infine quelli che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Pertanto, nella “comunicazione per l’accesso” deve essere indicato soltanto l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (cioè l’investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020). E non anche l’importo dell’investimento effettuato nell’anno precedente.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Questa procedura si espleta a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.
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