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Covid, vietato vendere alcolici
dalle 18 alle 6 di sabato e domenica:
la decisione di Fioravanti e Piunti

EMERGENZA CORONAVIRUS - La misura dei primi cittadini di Ascoli e San Benedetto, e che comprende anche il divieto di consumo, si è resa necessaria per evitare la violazione delle norme anti contagio sotto l'effetto di sostanze inebrianti. Ecco le sanzioni in caso di mancato rispetto
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Nel riquadro, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti

Divieto di vendita di bevande alcoliche – di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore – su tutto il territorio comunale, dalle 18 alle 6 di sabato 27 e domenica 28 febbraio.

Lo hanno stabilito con apposita ordinanza i sindaci di Ascoli, Marco Fioravanti, e di San Benedetto Pasqualino Piunti.

La misura dovrà essere rispettata da tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, ivi compresi negozi automatici aperti 24h.

Il sindaco Pasqualino Piunti

La restrizione è accompagnata dal divieto di consumo – sempre di bevande alcoliche – su suolo pubblico o aperto al pubblico.
«La situazione che stiamo vivendo – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – ci pone dinanzi alla necessità di contemperare la tutela della salute pubblica con l’attività economica degli esercizi commerciali.

Purtroppo abbiamo constatato che, specialmente nel fine settimana, a seguito di assunzione di bevande alcoliche, gruppi di persone non rispettano le disposizioni emanate per contenere l’emergenza sanitaria in corso, con assembramenti e comportamenti che rischiano di vanificare i tanti sforzi fatti dall’inizio della pandemia.

Per questo motivo abbiamo deciso di emettere tale ordinanza. Colgo l’occasione per invitare ancora una volta tutta la cittadinanza al rispetto delle regole e di tutte le misure di sicurezza: l’emergenza non è ancora terminata, non possiamo permetterci di abbassare la guardia proprio ora».
Per quanto riguarda il Comune di Ascoli, le violazioni saranno punite con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività da 5 a 30 giorni.



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