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Operatori sanitari no vax:
sono arrivati a 24 in tutto
le sospensioni in Area Vasta 5

ASCOLI - E' del 5 novembre la nuova determina del direttore Cesare Milani, con la quale sottopone al provvedimento altri 5 dipendenti
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Gli ospedali “Mazzoni” di Ascoli e “Madonna del Soccorso” di San Benedetto

 

Ancora sospensioni per operatori sanitari dipendenti dell’Area Vasta 5.

Con determina del direttore generale Cesare Milani, altri 5 sono stati sollevati dalle loro mansioni poiché non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale. E con questi la Sanità pubblica del Piceno conta in tutto, ora, 24 tra medici, infermieri e operatori in meno.

I loro nomi, come quelli degli altri 19 (le altre delibere sono del 17 agosto, del 24 settembre e due nella prima metà di ottobre), sono finiti sul tavolo dell’apposita commissione, istituita ad Ascoli il 10 agosto, su input dell’Asur Marche.

Non potendoli ricollocare, il direttore Milani non ha avuto altra scelta: li ha sospesi senza stipendio fino al 31 dicembre, come prevede la legge.

Tale misura viene applicata dopo un lungo iter, che è partito dall’indagine dell’Asur per rilevare gli operatori non vaccinati, che ha poi trasmesso in nomi ai Dipartimenti di prevenzione di competenza e agli Ordini professionali. Da qui sono partite le verifiche dei singoli casi. Alcuni ad esempio non risultavano vaccinati nel Piceno ma avevano adempiuto all’obbligo in un diverso luogo di residenza. Oppure, si è scoperto che, pur residenti nel Piceno, si sono  vaccinati nella regione dove lavorano. Ci sono stati casi di segnalazioni di operatori ormai in pensione.

Insieme agli accertamenti, si è proceduto con la “formale nota con avvertimento delle conseguenze di
legge e richiamo al rispetto delle misure di sicurezza per la riduzione del rischio di trasmissione dell’infezione”,  recita il decreto che regola la materia.

Solo al termine di questo scambio di comunicazioni, il datore di lavoro, in questo caso l’Area Vasta 5, provvede alla sospensione. “La sospensione – si legge nella determina, citando sempre la legge di riferimento – mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021″.

m.n.g.



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