Possono circolare su strada solo monopattini dotati di specifiche caratteristiche costruttive, tra cui freno a leva, display di controllo, luci anteriori e catadiottri posteriori. I mezzi devono essere privi di posti a sedere e con motori elettrici di potenza non superiore a 0,5 KW. Devono inoltre essere dotati di un regolatore di velocità che possa essere configurato in base ai limiti di 20 e 6 km orari.
I monopattini elettrici possono circolare ovunque possa farlo un velocipede: strade, aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, corsie e piste ciclabili.
In Riviera sono arrivate le prime sanzioni, ovvero multe che vanno da 50 a 400 euro, più l’eventuale confisca del mezzo.
DIVIETI
Vietata invece la circolazione su strade urbane con limiti di velocità superiori a 50 km orari e sulle strade extraurbane è permessa la circolazione solo in presenza di una pista ciclabile e solo all’interno di essa.
Vietata anche la circolazione anche sui marciapiedi (salvo che siano condotti a mano) e la circolazione su strada contromano o in senso contrario a quello di marcia. Infine, in assenza di aree specifiche per la loro sosta, i monopattini possono essere parcheggiati negli stalli per velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
Per quanto riguarda il conducente, la normativa in vigore stabilisce che questi debba aver compiuto 14 anni di età, anche se non è richiesta nessuna patente. I minorenni hanno l’obbligo di indossare un casco protettivo conforme, mentre tutti hanno l’obbligo di indossare indumenti dotati di bande retroriflettenti ad alta visibilità e di tenere accese le luci di cui è dotato il mezzo per circolare nelle ore notturne.
Il conducente deve osservare il limite di velocità di 20 km orari su strada e 6 km orari nelle aree pedonali e non può trasportare o trainare persone, cose o animali.
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