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Concessioni balneari, la diffida di Mare Libero: «Le proroghe vanno annullate»

SAN BENEDETTO - Il coordinamento nazionale l'ha presentata al Comune di San Benedetto. In caso di silenzio da parte dell'Amministrazione, la questione verrà esposta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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La spiaggia di San Benedetto

 

di Giuseppe Di Marco

 

Annullare le proroghe alle concessioni balneari per applicare la direttiva Bolkestein. E’ quanto dovrebbe fare il Comune di San Benedetto secondo il coordinamento nazionale di Mare Libero, che ha appena presentato una diffida all’ente.

 

Mare Libero diffida, nello specifico, ad annullare la delibera di giunta dello scorso dicembre con cui sono state prorogate le concessioni al 31 dicembre 2024. In caso di silenzio, il coordinamento porrà la questione all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, «affinché la stessa – recita la nota – possa direttamente intervenire e quindi valutare – come peraltro già verificatosi in numerose altre località – l’eventuale impugnazione della delibera avanti al Tar Marche».

 

Il coordinamento, infine, comunica che il prossimo 14 luglio, in occasione della Giornata della “Presa della Battigia”, nelle principali spiagge italiane verranno organizzate manifestazioni e attività informative volte a far conoscere a cittadini e turisti i loro diritti in materia di utilizzazione delle spiagge e degli arenili.

 

Dal canto suo, l’Amministrazione ha motivato la proroga in funzione di quanto riportato nella legge 118 del 2022, che sul tema dice così: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 (Capo II, art. 3, comma 3 – nda)».


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