facebook rss

Rottamazione cartelle, ultimi giorni per il pagamento della quinta rata

FISCO - Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che saranno comunque considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 23 settembre, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi
...

 

Ancora qualche giorno per il pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater delle cartelle. Il termine è fissato al 15 settembre dal decreto legislativo n. 108/2024 che ha posticipato la scadenza originariamente prevista il 31 luglio scorso. Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che saranno comunque considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 23 settembre, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.

 

I contribuenti in regola con i versamenti precedenti della Definizione agevolata devono utilizzare il modulo di pagamento allegato alla Comunicazione delle somme dovute che riporta la scadenza originaria del 31 luglio 2024 e che può essere richiesta in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

 

La Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

 

I CANALI DI PAGAMENTO A DISPOSIZIONE. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

COME RICHIEDERE LA COPIA DEI MODULI DI PAGAMENTO. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

 

IL SERVIZIO CONTI-TU. Nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute. Per farlo è necessario accedere alla voce ContiTu tra le pagine del sito dedicate alla Definizione agevolata e compilare la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento. Per i restanti debiti riportati nella Comunicazione la Definizione agevolata non produrrà effetti.

 

COSA PREVEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA. La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. I contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la Comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page


Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati




X