Ordinanze anti “botti” di Capodanno sono state emanate dalle Amministrazioni comunali di Ascoli e San Benedetto.
Le disposizioni sono volte a tutelare il benessere, l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, anche per salvaguardare il benessere animale, la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché il patrimonio immobiliare e architettonico.
Regole stringenti, valide per il 31 dicembre 2024 ed il primo gennaio 2025 e consigli utili per tutti, come la raccomandazione di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli. Agli esercenti la patria potestà spetta il compito di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti.
ASCOLI – L‘Amministrazione comunale ha disposto il divieto assoluto, dalle 8 del 31 dicembre 2024 alla mezzanotte dell’1 gennaio 2025,di accensione, lancio ed esplosione di petardi, mortaretti, botti e prodotti esplodenti in genere. L’ordinanza sarà valida in tutta l’area del centro storico cittadino, zona “A”.
Inoltre viene espressamente fatto divieto, nello stesso intervallo temporale, di effettuare giochi pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita. Le disposizioni sono volte a tutelare il benessere, l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione dei festeggiamenti del Capodanno.
SAN BENEDETTO – L’Amministrazione comunale ha disposto il divieto, su tutto il territorio comunale, nei giorni 31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025, l’utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali, ogni tipo di fuoco d’artificio, in luogo pubblico e anche nel luoghi privati dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti.
Il provvedimento vieta altresì l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all’articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), nonché il divieto, per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci, vedute e simili di consentirne a chiunque l’uso per l’effettuazione degli spari vietati dall’ordinanza.
E’ infine stabilito il divieto di impiego nei suddetti luoghi di articoli pirotecnici teatrali, di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio, di cedere o far utilizzare a minori di 14 anni i fuochi d’artificio di categoria F1 e superiori e a minori di 18 anni i fuochi d’artificio di categoria F2 e F3.
La sanzione prevista per gli inadempienti va da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro con la sanzione accessoria della confisca degli articoli pirotecnici.
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