di Pier Paolo Flammini
Una giornata a porte chiuse e 3 mila euro di multa per L’Aquila, diffida del campo e 2.800 euro di multa per la Samb. Questa è la sintesi della decisione del Giudice Sportivo in merito agli incidenti avvenuti al termine dell’incontro di domenica scorsa, all’interno del campo di gioco, tra le opposte tifoserie.
Nella serata di domenica sono stati arrestati a domicilio tre tifosi aquilani: sarebbero coloro individuati perché hanno forzato l’ingresso verso gli spogliatoi. Sono al momento al vaglio i video registrati da molti spettatori e diffusi sul web, e da fonti aquilane si parla della possibilità di circa 60 identificazioni complessive che potrebbero subire il Daspo con obbligo di non assistere per mesi o anni agli incontri della propria squadra.
Interessante leggere le motivazioni del Giudice Sportivo, per il quale i tifosi della Samb «hanno dato inizio alla rissa», mentre i tifosi aquilani «prendevano parte a una rissa».
Di seguito il testo del Giudice Sportivo: «Euro 3.000,00 e una gara a porte chiuse L’Aquila 1927. Per avere propri sostenitori introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato nel settore loro riservato (4 fumogeni) e lanciato sul terreno di gioco (1 fumogeno). Inoltre, al termine della gara, 50 dei medesimi prendevano parte ad una rissa in cui sferravano calci, pugni e colpi inferti con oggetti atti ad offendere (cinture aste di plastica). Inoltre, alcuni sostenitori (2) accedevano con la forza all’area degli spogliatoi spintonando e rivolgendo espressioni offensive all’indirizzo dei tesserati della squadra avversaria, creando una situazione di tensione che rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine».
«Euro 2.800,00 e diffida Sambenedettese. Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni e 2 petardi) nel settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara, i medesimi davano inizio ad una rissa cui prendevano parte in non meno di 50 sferrando calci, pugni e colpi inferti con oggetti atti ad offendere (cinture, aste di plastica). Infine, persona non identificata, indebitamente presente nell’area degli spogliatoi, rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo di una persona riconducibile alla società avversaria».
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