Spiaggia San Benedetto
Ennesimo colpo di scena sul tema delle concessioni demaniali marittime, che da anni vivono in uno stato di instabilità in merito alla ormai celebre “direttiva Bolkestein“, in base alla quale le stesse concessioni al momento rilasciate dovrebbero decadere per essere poi riassegnate all’asta. Proprio in questi giorni è in corso una interlocuzione tra Governo Meloni e Commissione Europea in merito al decreto attuativo della legge con la quale il governo intende disciplinare la procedura di riassegnazione.
Ma proprio in giornata una sentenza del Tar Toscana ha avuto l’effetto di una ulteriore scossa all’intricata vicenda. Il portale specializzato NewsBalneari.com ha pubblicato la sentenza, emessa in data odierna, del Tar che in sintesi esclude l’obbligo, per uno Stato membro della Ue, di imporre lo schema della Direttiva Bolkestein per le concessioni precedenti alla ricezione della stessa direttiva nell’ordinamento italiano: «Le concessioni ante-2010 non sono soggette a gara» è il titolo. Qui puoi scaricare la sentenza in Pdf: sentenza-431-2025 Tar Toscana
La sentenza ha espresso parere favorevole a un concessionario ricorrente contro la decisione del Comune di Forte dei Marmi il quale voleva imporre la scadenza della concessione alla fine del 2023, in applicazione di quanto espresso dalla direttiva Bolkestein e recepito in due sentenze del Consiglio di Stato. Il Tar Toscana tuttavia si rifà alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, espresse in sentenze precedenti, e ha stabilito che il concessionario ricorrente ha facoltà di disporre della concessione almeno fino al 2033, come da proroga decisa durante il Governo Conte 1.
I passaggi della sentenza faranno sicuramente parlare molto in merito all’annoso dibattito: «Al fine di determinare il termine di scadenza», si legge, «il Comune avrebbe dovuto fissarlo al 31 dicembre 2037 (data di scadenza della concessione rilasciata inizialmente) e non a quello del 31 dicembre 2023. Ma anche laddove il Comune non avesse voluto perseguire questa soluzione avrebbe potuto (sempre sulla base di un’idonea motivazione) fare propria la disciplina relativa alla durata delle concessioni (…) e, ciò, con l’effetto che sarebbe risultata applicabile la proroga automatica, sino al 31 dicembre 2033 prevista per detta tipologia di concessioni».
Continua l’articolato della sentenza del Tar Toscana: «È risultato incontestato, infatti, che queste ultime sono state rilasciate anteriormente al 28 dicembre 2009, cioè prima della trasposizione della Direttiva Servizi 2006/123/CE e, ciò, con la conseguenza che risulta applicabile» la cosiddetta “Legge Centinaio” del Governo Conte 1, «che prevede proprio il 31 dicembre 2033 come termine ultimo di scadenza. In ogni caso è evidente che risulta illegittimo l’apposizione del termine del 31 dicembre 2023 che, in quanto tale, non trova riscontro in alcuna ipotesi di legge, di regolamento o di pronunce giurisprudenziali».
«Anche qui va ricordato che precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, “…il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione (28/12/2009) della direttiva 92/50″» (quest’ultima faceva riferimento agli appalti pubblici di servizi).
Sullo stesso tema, con altri punti, pende infatti un ricorso di alcuni concessionari riminesi tramite l’avvocato Vincenzo Di Michele, per il quale il Giudice di Pace di Rimini ha rinviato il giudizio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.
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