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Coronavirus, il testo del nuovo decreto:
ecco le attività che possono restare aperte

EMERGENZA - Ecco il provvedimento con le nuove misure restrittive. Il Governo uniforma le date dei decreti e delle ordinanze emanate che sono validi fino al 3 aprile. La sospensione parte dal 25 marzo
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Il premier Giuseppe Conte

 

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto che dispone nuove misure restrittive per l’emergenza Coronavirus. Negozi di pc, smartphone e informatica in generale resteranno aperti. Così come supermercati, farmacie, banche, Poste. Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center e dei corrieri.

«Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza». E’ quanto si legge nel dpcm che dispone nuove misure restrittive.

Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, «possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile», si legge ancora nel testo.

La validità del dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile. «Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020», si legge nel testo.

Il decreto parla di «sospensione delle attività produttive industriali o commerciali» ad eccezione delle filiere necessarie e di quelle che consentano il funzionamento di queste ultima e indica un elenco con poco più di 100 attività che potranno continuare a restare attive. Allo stesso tempo però, il testo provvisorio del provvedimento spiega che «resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm dell’11 marzo dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo».
La lista completa figura negli allegati del dpcm. Si va dalle «Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali» a «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico».

(Scarica il documento)

 



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