facebook rss

Monito di Acquaroli:
«Massima attenzione,
a Natale potremo essere arancioni o rossi»

ZONA GIALLA - Ecco cosa cambia, si allentano le maglie. Ristoranti e bar aperti fino alle 18 e via libera agli spostamenti tra Comuni. Il governatore lancia un appello affinché i cittadini rispettino le regole per non non piombare nelle aree con le restrizioni maggiori
...

acquaroli-2-325x217

Il governatore Francesco Acquaroli

Da oggi le Marche tornano in zona gialla e il governatore lancia un monito: «Mi raccomando la massima attenzione».

Ha usato ancora una volta Facebook Francesco Acquaroli per ribadire il rispetto delle misure e il fatto che la classificazione della nostra regione potrebbe nuovamente cambiare in caso di comportamenti scorretti.

«Buongiorno a tutti – ha scritto il presidente della Regione – oggi finalmente si potrà tornare a fruire di luoghi e servizi che per qualche settimana sono stati inaccessibili. Mi raccomando la massima attenzione perché ciò che faremo da oggi fino al prossimo sabato saranno i risultati su cui saremo valutati e che stabiliranno se, in base alle regole del vigente Dpcm la settimana di Natale saremo gialli, arancioni o rossi. Dobbiamo esserne consapevoli e cercare quindi di evitare tutti i comportamenti che possono essere occasioni di focolai. Fatta questa pesante ma doverosa raccomandazione vi auguro di trascorrere una felice domenica».

Ecco le principali misure previste dal Dpcm del 3 dicembre valido fino al 15 gennaio 2021, in particolare per le zone gialle

MASCHERINE – E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi dall’obbligo: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
COPRIFUOCO – Dalle 22 alle 5 del giorno successivo, nonché dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
SPOSTAMENTI – Dal 21 dicembre  al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
BAR/RISTORANTI – Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
 COMMERCIO – Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. Fino al 6 gennaio 2021 l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle 21.
SCUOLA – Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza.
ALBERGHI – Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle 18 del 31 dicembre fino alle 7 del 1° gennaio 2021 la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
DISCOTECHE/FESTE – Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi
SPORT – Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP). Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
PALESTRE/PISCINE – Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere centri termali fatta eccezione per l’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi sono consentite, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi.
TRASPORTI – A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
SALE GIOCO/SLOT MACHINE – Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
TEATRI/MUSEI sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

 


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page


Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati




X