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Il Tar Lazio interviene sul Cas,
Castelli: «Provvedimento
condivisibile applicabile erga omnes»

SISMA - La nota dell’assessore della Regione Marche con delega alla ricostruzione: «In ragione della natura indivisibile degli effetti dell’ordinanza, la pronuncia di annullamento non si limita a produrre effetti nei confronti delle sole parti del giudizio, ma si estende necessariamente erga omnes»
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«Apprendiamo positivamente che, con sentenza 1091 del 27 gennaio 2021, il Tar Lazio ha annullato l’articolo 2 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 614 del 12.11.2019 nella parte in cui limita la concessione del contributo forfettario mensile (sostitutivo del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza 388/2016 e dell’ordinanza 408/2016) nell’ipotesi di acquisto di una nuova unità immobiliare esclusivamente a coloro che entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza abbiano stipulato un contratto preliminare o definitivo di compravendita di una unità immobiliare idonea all’uso ovvero provvedano a far realizzare una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 189/2016, senza considerare la posizione, invece, di chi abbia realizzato i medesimi presupposti precedentemente al 12.11.2019».

Interviene l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli (nella foto), sottolineando come il provvedimento del Tar sia condivisibile ed abbia effetti erga omnes.

«Ad avviso del Tar Lazio – continua l’assessore della Regione Marche – nel momento in cui l’ordinanza 614/2019 ha ritenuto di riconoscere il mantenimento di un contributo ‘forfettario’, (seppur per un periodo temporale limitato) a chi si si sia attivato per reperire, autonomamente e a proprie spese, una soluzione abitativa avente carattere di stabilità entro 12 mesi dalla sua emanazione, non appare ragionevole la scelta effettuata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile di non ammettere al contributo chi, come i ricorrenti residenti nel Comune di Macerata, si sia prontamente attivato per reperire una stabile soluzione abitativa pochi mesi prima della pubblicazione dell’ordinanza 614/2019. La circostanza assume particolare rilevanza stante l’efficacia erga omnes degli effetti del disposto annullamento in ragione della natura dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile; trattasi, infatti, di atto avente natura sostanziale di regolamento, ovvero è generale e astratta, rivolgendosi a tutti i soggetti, non determinabili a priori né a posteriori. Ne consegue che (come statuito anche dal Consiglio di Stato con la sentenza 2679/2020 resa tra il Comune di Ascoli Piceno e il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016) in ragione della natura indivisibile degli effetti dell’ordinanza la pronuncia di annullamento non si limita a produrre effetti nei confronti delle sole parti del giudizio, ma si estende necessariamente erga omnes».

 

 


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