«Il ministro Speranza mi ha confermato che da lunedì la nostra regione tornerà gialla».
E’ quanto ha comunicato pochi minuti fa il governatore Francesco Acquaroli, dopo la consueta cabina di regia Stato-Regioni. Dal 26 aprile dunque la regione tornerà nella zona con misure meno restrittive. Ecco cosa cambierà in base al nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri. Leggi qui il testo completo del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale.
GREEN PASS – I certificati verdi sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, al termine del prescritto ciclo; avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Nel primo caso ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato.
Anche nel secondo caso, ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Nel terzo caso, invece, la certificazione ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
COPRIFUOCO – Resta il divieto di spostarsi dalle 5 alle 22 se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute.
SPOSTAMENTI – In zona gialla sono sempre consentiti, anche al di fuori della propria regione verso un’altra regione purché sia in zona gialla o bianca. Chi è munito di pass verde potrà spostarsi anche tra regioni arancioni e rosse. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, inoltre, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
SCUOLA – Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
BAR E RISTORANTI – Dal 26 aprile, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18 nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.
CINEMA E TEATRI – A decorrere dal 26 aprile, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
SPORT – A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.
Dal primo giugno inoltre saranno ammessi, solo in zona gialla, la presenza di pubblico anche per gli eventi sportivi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.
PISCINE E PALESTRA – A decorrere dal 15 maggio in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A decorrere dal 1° giugno, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
FIERE E CONGRESSI – E’ consentito dal 15 giugno, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.
CENTRI TERMALI E PARCHI DIVERTIMENTO – Dal 1° luglio sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche. Dalla medesima data sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.
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