Piceno Consind dovrà trasferire in comodato d’uso alla Ciip il depuratore di Campolungo e i relativi collettori e dovrà “porre in essere, con effetto immediato, le azioni e le attività necessarie per realizzare tale trasferimento”, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Questa la decisione del Tar Marche, adottata nella seduta di ieri e resa nota oggi, 26 maggio, in attesa della trattazione del merito nell’udienza pubblica fissata per il 12 ottobre prossimo.
Si conclude così, almeno per ora, il lungo braccio di ferro tra il gestore del servizio idrico integrato e l’ente consortile per l’impianto di Campolungo.
“Ritenuto che – si legge nell’ordinanza del Tribunale amministrativo – ad un sommario esame della fase cautelare, non appaia giustificatala mancata esecuzione, da parte di Piceno Consind, di quanto disposto dal decreto del presidente dell’AAto 5 del 24 marzo 2022; ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini dell’esecuzione, nelle more della decisione di merito,, di quanto disposto nel suddetto decreto, il Tar Marche accoglie l’istanza cautelare” con cui la Ciip aveva chiesto ai giudici di esprimersi sulla validità del decreto dell’AAto 5 Marche Sud. Nell’ordinanza, si dispone anche ”la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere alla consegna dei beni indicati, in caso di perdurante inerzia nel termine assegnato dal Tribunale medesimo”.
Il depuratore dall’1 aprile doveva tornare nelle mani della Ciip, dando corso ad una delibera regionale ed al decreto dell’Autorità di Ambito (del 24 marzo) che ha reso esecutiva la prima.
Non riuscendo ad entrare nella struttura, i vertici della Ciip il 4 aprile si sono rivolti al Tar che oggi, appunto, si è pronunciato accogliendo la richiesta della Cicli integrati.
Nel frattempo, il 31 marzo era scaduta la convenzione per la gestione dell’impianto da parte della Piceno Consind ed era pertanto stato affidato con una procedura d’urgenza ad una ditta con sede a Valle Cupa di Colonnella, “per il tempo strettamente necessario a consentire all’Ente di avere chiarezza sull’esito del procedimento giurisdizionale intrapreso”.
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