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Variante Areamare, per il Tar i recenti atti d’indirizzo del Comune non hanno effetto sulla pratica

SAN BENEDETTO - Secondo il tribunale amministrativo, l'atto di indirizzo che porterà alla stesura dello "schema direttore" non ha fra i suoi destinatari i proprietari di terreni all'interno del territorio comunale
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Variante Areamare: il Comune dovrà decidere entro 120 giorni

 

di Giuseppe Di Marco

 

Il braccio di ferro giudiziario fra Comune e Areamare sembra essersi risolto nettamente – e definitivamente – a favore del privato. Alla sentenza del Consiglio di Stato, che obbliga l’ente a chiudere il procedimento della variante entro 120 giorni, si è aggiunta quella del Tar Marche, che sancisce l’ininfluenza dei più recenti atti d’indirizzo sul caso specifico.

 

Al tribunale amministrativo marchigiano, lo scorso febbraio, il costruttore aveva depositato dei motivi aggiunti al ricorso presentato l’anno scorso, con cui aveva contestato al Comune di non aver preso, dopo sei anni, alcuna decisione nel merito della proposta.

 

Con essi, l’impresa impugnava la delibera risalente allo scorso dicembre, con cui la giunta aveva dato indirizzo agli uffici di elaborare uno “schema direttore” propedeutico alla stesura del futuro piano regolatore. Visto che per redigere questi atti sarebbero state necessarie tempistiche pachidermiche, e visto che le varianti devono riferirsi a strumenti di pianificazione urbanistica, questo orientamento avrebbe potuto allungare ancora di più l’attesa dei costruttori.

 

Il Tar, però non è di questo avviso. «La deliberazione 254 del 2022 – fa notare il collegio giudicante – è un mero atto di indirizzo che si inscrive nel complesso procedimento di adozione di una variante generale del piano regolatore e che, in quanto tale, non ha fra i suoi destinatari, nemmeno potenziali, i proprietari di suoli e fabbricati ricadenti nel territorio comunale (i quali, fintantoché la variante non viene adottata e poi approvata, debbono attenersi al piano regolatore vigente e non possono risentire né di effetti favorevoli né di effetti pregiudizievoli legati ad atti non aventi natura provvedimentale)».


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