Teramo-Samb 1-2, ricorso respinto, risultato omologato, Moretti squalificato per una giornata

SERIE D - Come previsto e da noi ricordato, nonostante l'ammissione dell'errore tecnico dell'arbitro Giordani, il risultato non risulta inficiato.
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Federico Moretti

 

di Pier Paolo Flammini

 

Come previsto, prevedibile e da noi anticipato, il risultato di Teramo-Samb 1-2 non è in discussione: il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo del Teramo Calcio per la mancata espulsione di Moretti al 96° minuto. Questo nonostante l’ammissione dell’arbitro Giordani dell’errore tecnico, ovvero la mancata espulsione al secondo cartellino giallo. Tutto come da giurisprudenza assodata in casi simili: infatti, il Giudice Sportivo, come leggete di seguito, ha ritenuto che la permanenza di Moretti in campo per 15 secondo non determinasse l’altro aspetto fondamentale per la ripetizione della partita, ovvero l’influenza della decisione sul risultato sportivo.

 

Di seguito il testo:

 

Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Città di Teramo 1913, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede l’annullamento e conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro non avrebbe provveduto all’espulsione del calciatore della US Samb, n. 99, Moretti Federico, nonostante la duplice ammonizione comminata al medesimo;

– esaminato il rapporto di gara e rilevato come in esso figuri un’unica ammonizione comminata nei confronti di Moretti Federico al minuto 45+6, lo scrivente Giudice sportivo ha richiesto un supplemento di rapporto in cui l’Arbitro dà atto dell’errore tecnico nel quale è incorso, attestando che al minuto 46 del secondo tempo il calciatore della Us Samb, n. 99, Moretti Federico riceveva una prima ammonizione, per aver spintonato un avversario, che l’arbitro dimenticava di trascrivere poiché dalla condotta si generava una mass confrontation, che lo impegnava nel tentativo di sedarla ed all’esito della quale adottava ulteriori provvedimenti disciplinari;

– rilevato che a causa del descritto errore materiale dell’arbitro, nel momento in cui, al minuto 51 del secondo tempo veniva comminata la seconda ammonizione al calciatore della Us Samb, n. 99, Moretti Federico, ad essa non seguiva il provvedimento d’espulsione;

– rilevato che, secondo quanto dichiarato dal Direttore di gara nel proprio supplemento di referto, dalla “mancata seconda ammonizione” al triplice fischio che decretava il termine della gara “sono trascorsi circa 15 secondi”, nel corso dei quali il sodalizio reclamante “batteva il calcio di punizione con un cross che spioveva in area di rigore, la difesa spazzava via il cross con il pallone che tornava verso la linea mediana”;

– considerato che, in conseguenza di tale omissione, integrante un errore tecnico, alla fattispecie dev’essere applicato l’art. 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;

– rilevato come la giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello FIGC ha chiarito, in relazione ad una fattispecie speculare, che sia compito degli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima, essendo la norma “manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo”.

– ritenuto che l’indebita presenza in campo del calciatore Moretti Federico per circa quindici secondi, durante i quali non si è concretizzata e/o finalizzata alcuna azione di gioco, non possa ritenersi rilevante o comunque in grado di inficiare l’intera regolarità della gara, atteso che la concreta assenza di conseguenze significative sul piano agonistico consente di offrire una valutazione puntuale, specificamente riferita al caso di specie, e, in assenza di ragioni ostative, salvaguardare il risultato sportivo conseguito sul campo.

– rilevato che, secondo quanto dichiarato dal Direttore di gara nel proprio supplemento di referto, dalla “mancata seconda ammonizione” al triplice fischio che decretava il termine della gara “sono trascorsi circa 15 secondi”, nel corso dei quali il sodalizio reclamante “batteva il calcio di punizione con un cross che spioveva in area di rigore, la difesa spazzava via il cross con il pallone che
tornava verso la linea mediana”;

Dispone: 
– di rigettare il reclamo;
– di dichiarare regolare lo svolgimento della gara e, per l’effetto, convalidarne il risultato: Città di Teramo – Sambenedettese
1-2
– di comminare al calciatore della Moretti Federico, la squalifica per una gara per somma di ammonizioni;
– di addebitare la tassa di reclamo al Città di Teramo.



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