Salvamento in spiaggia, servizio obbligatorio dal 17 maggio al 21 settembre

ESTATE - Lo dice l'ordinanza della Capitaneria di Porto di San Benedetto: gli stabilimenti potranno non dotarsi dei bagnini nel periodo di "bassa stagione turistica" solo se autorizzati ad aprire per i soli servizi complementari, vale a dire bar, ristoranti, aree per attività ludico-sportive
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Un addetto del servizio di salvamento monitora la situazione

 

di Giuseppe Di Marco

 

Bagnini ogni 150 metri dal 17 maggio al 21 settembre e in orario continuato dalle 10 alle 18 sia nel fronte mare degli stabilimenti, sia nelle spiagge libere. E’ quanto prevede la recente ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto, che però include eccezioni relative al servizio di salvamento in casi specifici.

 

Il dispositivo, infatti, dice che “Nel periodo di bassa stagione gli stabilimenti balneari, qualora autorizzati dall’ente concedente ad aprire per i soli servizi complementari, non sono tenuti a garantire un servizio di salvataggio ma hanno comunque l’onere di apporre idonea segnaletica monitoria di assenza del servizio di salvataggio, salvo non vi provveda il Comune“.

 

Qual è il periodo di “bassa stagione”? La Capitaneria mette in chiaro, nel medesimo documento, che “per ‘periodi di bassa stagione turistica’ si intendono quelli compresi nei giorni infrasettimanali (escluso sabati, domeniche e festivi) dal 17 maggio al 6 giugno e dall’8 settembre al 21 settembre“.

 

Quali sono i servizi complementari? Nella stessa ordinanza viene chiarito che questi rappresentano “quei servizi resi da operatori turistici su aree demaniali marittime, in possesso di idoneo titolo rilasciato dall’ente locale competente, diversi da quelli di ‘stabilimento balneare’, siano a questi congiuntamente o meno esercitati (quali ad esempio bar, ristorazione, aree attrezzate per attività ludico-sportive e similari)“.

 

Nel caso in cui i Comuni costieri non possano provvedere ad attivare il servizio di salvataggio come disciplinato dall’ordinanza e dalle norme regionali, oltre a darne motivata ed immediata comunicazione all’Autorità marittima, hanno l’obbligo di procedere al posizionamento su tutti i tratti destinati alla libera fruizione di specifici cartelli monitori ben visibili dagli utenti.

 

L’obbligo del servizio, nelle medesime condizioni degli stabilimenti, è valido per i Comuni in relazione alle aree destinate alla libera balneazione e fruizione. Si specifica, inoltre, che al di fuori del periodo di stagione balneare potrà essere consentita l’apertura dei servizi balneari con obbligo di idonea segnaletica monitoria ed esposizione della bandiera rossa ben visibile a giro d’orizzonte.


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